Dal 1 luglio ’15 è aumentato il valore esentasse dei buoni pasto da 5,29 a euro 7, così come disposto dalla (Legge n. 190/2014 – c.d. legge di Stabilità 2015).

11.07.2015 18:17

Come disposto dalla Legge n. 190/2014 – c.d. legge di Stabilità 2015 <---link a gazetta ufficiale

L’aumento riguarda esclusivamente il buono pasto elettronico, mentre quello cartaceo mantiene lo stesso valore.

Tale aumento genera un'agevolazione sia del regime fiscale, sia degli oneri previdenziali, in quanto il valore dei buoni pasto non contribuisce a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.

Con la disposizione in vigore, i buoni pasto non possono essere cumulati tra di loro e i 7 euro dovranno essere spesi nell’arco delle ventiquattro ore della giornata lavorativa, non utilizzabili durante le assenze per ferie o malattia, se presente una mensa aziendale o convenzione con esercizi di ristoro.

ESEMPIO DI CALCOLO (dal 01/07/2015)

 

Buono pasto erogato € 8,00

Limite esente € 7,00

Differenza imponibile € 1,00

Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 1,00/100*9,19 = 0,092

Imponibile IRPEF: € 1,00 - 0,092 = € 0,908

Ritenute IRPEF (supponendo una aliquota media pari al 27%) = 0,908/100*27 = € 0,25

TOTALE NETTO PERCEPITO = € 7,65

Su base mensile, ponendo un totale di giorni lavorati nel mese pari a 22, il totale delle trattenute è pari a

· € 0,66 x 22 = € 14,52 fino al 30 giugno 2015

· € 0,25 x 22 = € 5,50 fino al 30 giugno 2015

La previsione agevolativa si applica anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, qualora l’ articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo.

 

Più specifiche di riferimento:

L’art. 51, comma 2, lettera c) del Tuir 917/1986 : E’ stato novellato nella legge stabilità 2015, commi 16 e 17.

(Comma 16: alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica».

Comma 17: La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio 2015.

L’art. 5, comma 1 del  DPCM 18 novembre 2005 link pdf , stabilisce che i buoni pasto ………..

La legge 77 del 25.11.1997

La legge nr.77 del 25 marzo 1997 art.4 definisce il Buono Pasto come "..servizio sostitutivo delle mense aziendali che, contro la presentazione di buoni preventivamente emessi presso i ristoratori collettivi contrattualmente vincolati, consente l’erogazione di pasti e bibite ai collaboratori." In questo senso i Buoni Pasto possono essere considerati un accordo collettivo tipico del contratto di lavoro.

Il Buono Pasto, in quanto "servizio sostitutivo delle mense aziendali", gode di un trattamento fiscale e previdenziale agevolato tale da assicurare all'impresa un risparmio economico e al dipendente reale potere d'acquisto.

Esclusione Fiscale Buono Pasto Cartaceo

L'art.51 (ex. Art.48) T.U.I.R. 2° Comma (nuova formulazione a seguito del Decreto Legislativo n. 56/98) sancisce che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente le somministrazioni in mense aziendali o le prestazioni sostitutive, anche se affidate a terzi, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 Euro.

Il Decreto Legislativo n.314/97 (art. 6 comma 1) prevede l'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, pertanto il buono pasto è escluso da contributi previdenziali e assistenziali fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

Sempre in base al suddetto decreto (art. 3 comma 9), tale valore di 5,29 euro potrà essere rivalutato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora la variazione ISTAT relativa ai dodici mesi terminanti il 31 agosto superi il 2% rispetto al valore medio riferito allo stesso periodo del 1998.

È opportuno poi specificare che, stante quanto disposto ai fini tributari con l’art.51, comma 2, lett. c) del Tuir 917/1986, nel caso in cui il lavoratore si rechi in trasferta il riconoscimento del ticket , in aggiunta a quanto rimborsato dal datore a titolo di vitto comporterà due possibili conseguenze:

  • la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta rispetto ai valori massimi di esenzione di euro 46,48 o di euro 77,47;
  • l’integrale assoggettamento a tassazione (e contribuzione) del ticket riconosciuto.

Tale principio risulta oltremodo valido nel caso in cui siano riconosciuti rimborsi spese analitici, forfettari o misti ricomprendenti il vitto sostenuto dal lavoratore in occasione della sua missione.

 

Buono Pasto Elettronico

La Risoluzione n°63/E del 17/05/05 emanata dall'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che la card elettronica "..assume la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto interessato ha diritto (nei termini concordati tra il datore di lavoro e la società che gestisce il servizio di buono pasto elettronico) e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l'acquisto di beni diversi presso l'esercizio convenzionato. Le prestazioni rese attraverso di esse, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all'articolo 51 comma 2, lett. c) del T.U.I.R. ."

La Risoluzione precisa inoltre che "..resta inteso che nell'ipotesi in cui le card elettroniche venissero dotate di funzioni diverse -come ad esempio quelle di titoli di credito e/o documenti contenenti importi di spesa predeterminati- alle prestazioni ad esse collegate dovrà essere attribuita una qualificazione diversa", con conseguente tassazione come previsto dalle normative che regolano il servizio di buono pasto cartaceo.

Esclusione Contributiva

Con il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 503 - art.17 , si stabilisce che "..a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro, con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi."

Per il Buono Pasto Cartaceo: Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 (Rif. D.L. 3/3/94 art.1), tale esclusione dalla base imponibile è stabilita fino al valore di Euro 5,29 (Lire 10.240), come stabilito dalla Circolare n°23 del 30/01/1997.

Per il Buono Pasto Elettronico: Con la risoluzione n°63/E del 17/05/05, emanata dall'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si stabilisce l'esenzione da contributi INPS e IRPEF per qualsiasi valore di buono pasto erogato nella forma elettronica.

Regime I.V.A.

La legge 413/1991, art.75 chiarisce la questione dell’I.V.A. e stabilisce che le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale effettuate dalle aziende di ristorazione nei confronti dei datori di lavoro mediante l'erogazione di buoni pasto, sono soggette ad un'aliquota I.V.A. del 4% già prevista dal D.P.R. 26/01/72 n°633 all'interno della tabella A parte seconda, per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali.

Il ristoratore riceve come corrispettivo della prestazione il buono pasto e la eventuale differenza in denaro nel caso in cui il valore della consumazione ecceda quello del buono pasto. Il ristoratore è sempre tenuto ad emettere ricevuta o scontrino fiscale.
Periodicamente il ristoratore è tenuto ad emettere fattura a carico della società che ha emesso i buoni pasto, applicando l'aliquota I.V.A. propria del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che attualmente è pari al 10%.

Come chiarito nella risoluzione ministeriale n° 383842 del 2/12/80 "..sulla fattura emessa potranno non essere indicati gli estremi delle ricevute fiscali cui la fattura stessa si riferisce, purché nelle ricevute fiscali stesse, rilasciate direttamente ai clienti, siano riportati, oltre che l'intero corrispettivo relativo alla somministrazione del pasto, l'importo rappresentato dai buoni pasto consegnati a fronte della somministrazione stessa sia che detti buoni pasto corrispondano in tutto o soltanto in parte all'intero corrispettivo."


Detraibilità dell'I.V.A. - Buono Pasto Cartaceo

L'articolo 75 stabilisce inoltre l'indetraibilità dell'I.V.A. per il datore di lavoro nei casi in cui il servizio di mensa non venga effettuato nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.


Detraibilità dell'I.V.A. - Buono pasto elettronico

La Risoluzione n°63/E del 17/05/05, emanata dall'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che la società che gestisce il servizio di buono pasto elettronico "..in sede di fatturazione al datore di lavoro committente, applicherà l'aliquota del 4%, trattandosi di una fattispecie riconducibile nell'ambito applicativo di cui al n.37) della Tabella A - Parte II - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633". L'IVA corrisposta alla società che gestisce il servizio di buono pasto elettronico "..sarà detraibile per il datore di lavoro in ossequio al disposto di cui all'art.19-bis 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 633 del 1972".

Altri Riferimenti di Legge

Legge 23/03/97 n° 77 art.4: disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio - servizi sostitutivi di mensa;

CIR 16/04/92: servizi sostitutivi delle mense aziendali - I.V.A. applicabile;

RIS 31/03/95 n° 79/E prot.12-379: somministrazione di pasti su presentazione di buoni da parte di soggetti convenzionati - obbligo di emissione della ricevuta fiscale;

RIS 03/04/96 n° 49/E prot.7/166: base imponibile I.V.A. sulla prestazione di servizi sostitutivi di mensa aziendale finalizzati ad assicurare somministrazioni di pasti da parte di pubblici esercizi convenzionati;

RIS 30/12/82 prot.8/1114: accertamento - ritenuta sul valore della mensa aziendale.

Disciplina Fiscale

Dal 1 Settembre 2008, l'IVA sulle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande è diventata detraibile, senza più limitazioni previste dalla precedente normativa (l'art. 19 bis 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. 633/1972)

In base alle nuove norme (articolo 83, commi dal 28 bis al 28 quater, del Dl 112/2008, convertito dalla legge 133/08), la detrazione dell'IVA è consentita indipendentemente dalle circostanze e dai luoghi ove i servizi vengono fruiti, fermo restando che la detraibilità dell'IVA è ammessa solo nelle misura in cui i servizi acquistati risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto alla detrazione stessa. In particolare, si sottolinea che è diventata detraibile l'IVA sulle fatture di acquisto dei Buoni pasto rilasciati dall'impresa ai propri dipendenti.

N.B. I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità. "Tutelati lavorando e non solo" non si assume le responsabilità causate per le pubblicazioni , confidandovi di accertarvi che tali proposte ,testi ,ed eventuali fonti citate siano aggiornati , veritiere e per voi reali e/o vantaggiose

Fonti: ristomat.it , Fisco7.it