permessi legge 104 si possono dividere in giorni oppure in ore!

28.01.2023 18:48

I permessi Legge 104 vengono concessi lavoratori portatori di handicap grave o che hanno la necessità di assistere dei familiari che si trovano nelle condizioni - L. 104/1992 art. 33 (tre giorni mensili coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in maniera continuativa).

INDICE:

1) Permessi in giorni lavorativi

2) Chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi in ore legge 104 e del congedo straordinario.

3) Calcolo con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale.

4) Come si calcolano le ore di permesso in  caso di rapporto di lavoro part-time.

5) Fonti di riferimento.

 

1) Per tale beneficio sono concessi tre giorni lavorativi di assenza, indipendentemente dall’orario di lavoro.

 

Il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Es. Impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.

 

Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.

 

Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.  I.N.P.S - messaggio il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114  

 

2)L’ istituto della previdenza- I.N.P.S. ha chiarito quale algoritmo di calcolo deve essere utilizzato per quantificare le ore di permesso.

In particolare, dopo aver diviso l'orario normale settimanale di lavoro per i giorni lavorativi settimanali, occorre moltiplicare il risultato per tre per scoprire il numero di ore di permesso delle quali è possibile usufruire in un mese.

orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili

Es. un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:  (40/5) x 3 = 24

 

Per ulteriori approfondimenti clicca sui seguenti link I.N.P.S - messaggio il mess aggio 7 agosto 2018, n. 3114 , I.N.P.S. messaggio n. 16866 de l 28/6/2007

 

3)L'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:

 

(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

 

Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro  plurisettimanale articolato nella seguente maniera:

 

8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.

 

Applicando l’algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili.

 

Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

 

(35/4,75) x 3 =  22,10

 

Per ulteriori approfondimenti clicca su questo link I.N.P.S.messaggio n. 16866 del 28/6/2007 

4)Come si calcolano le ore di permesso in  caso di rapporto di lavoro part-time:

L’I.N.P.S. innovando quanto precisato nel messaggio n. 3114 del 2018, con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021 chiarisce con nuove istruzioni, la frazionabilità a ore dei giorni di permesso il riproporzionamento della durata dei permessi fruiti dai lavoratori dipendenti del settore privato (Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto). ai sensi dell’art. 33,commi 3 e 6 della legge 104/1992.

-In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite al citato paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018.

Si conferma che la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:

 

orario medio settimanale teoricamente eseguibile

dal lavoratore part-time

-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------ x 3 (giorni di permesso teorici)

orario medio settimanale teoricamente eseguibile

a tempo pieno

Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

 

-      Si ribadisce che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

 

Al riguardo si specifica quanto segue.

In caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866//2007:

orario normale di lavoro medio settimanale

 

---------------------------------------------------- x 3 = ore mensili fruibili

 

numero medio dei giorni lavorativi settimanali

 

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018, ossia:

 

orario medio settimanaleteoricamente eseguibile

dal lavoratore part-time

-------------------------------------------------------

-----------------x 3 (giorni di permesso teorici)

numero medio dei giorni (o turni)

lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.

Per ulteriori approfondimenti clicca su questo link I.N.P.S circolare n. 45 del 19/03/2021

 

1) Fonti di riferimento:

 messaggio I.N.P.S. n. 16866 del 28/07/2007

Messaggio I.N.P.S. n. 3114 del 07/08/2018

Comunicazione I.N.P.S. del 08/08/2018 

Circolare I.N.P.S. n. 45 del 19/03/2021

 

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