Argomenti infortunio circolari I.N.A.I.L.

Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta.

L'Inail con la Circ. 23 ottobre 2013 n. 52 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione, come “infortuni in itinere” ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall'albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.
al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l'unico limite all'indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all'attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento per la cui indennizzabilità occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore.

L'Inail giunge così alla seguente conclusione "si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione".

per il testo clicca sulla circolare sottostante

circolare inail n.52 del 23 ottobre2013.