Malattia durante le ferie in paese Europeo o extra Europeo? Facciamo un po' chiarezza!

Non è possibile l’invio telematico dei certificati di malattia all’estero?


La nuova procedura di invio telematico dei certificati di malattia, operativa già dal mese di settembre del 2011, non si applica nei confronti dei lavoratori, assicurati in Italia, che si ammalano nel corso di un periodo di dimora o di residenza all’estero.

L’Inps, mediante la circolare n. 87 del 2 luglio del 2010, ha chiarito che gli attestati di malattia rilasciati da un altro Stato membro dell’Unione Europea, possiedono lo stesso valore legale di quelli prodotti in Italia. In questo caso, il lavoratore deve far pervenire all’azienda, secondo le modalità tradizionali, la documentazione in formato cartaceo entro il termine di due giorni.

Quando, invece, il lavoratore si trova in uno Stato extracomunitario è tenuto a trasmettere il certificato di malattia, corredato dall’apposito modello di dichiarazione predisposto dall’Inps (secondo quanto disposto dalla circolare Inps n. 156 del 12 luglio del 1988 -allegato 4), entro 5 giorni dal rilascio dello stesso:

• al datore di lavoro (prognosi);
• alla rappresentanza diplomatico consolare italiana (diagnosi e prognosi).

Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via S. Croce in Gerusalemme, 96 - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - info@epas.it
Numero Verde 800 029661

Si fara' piu' luce possibile in merito all'argomento citato in oggetto:

nel caso di malattia insorta all’estero il certificato medico è valido se si tratta di Paesi appartenenti all’Unione Europea. Qualora la malattia sia intervenuta in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni e accordi specifici che regolano la materia, la certificazione sanitaria deve essere legalizzata e tradotta in lingua italiana dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.

Anche il dipendente che si ammala e si trova sul territorio estero deve provvedere a comunicare la malattia all’Ufficio di appartenenza, ad inviare copia della certificazione e a comunicare il temporaneo indirizzo.

Sulla questione è a mio avviso opportuno richiamare anche due sentenze della Cassazione che precisano gli obblighi del dipendente:

Con sentenza in data 9/10/1998 ha affermato che rientra nel dovere di diligenza del dipendente che si ammala all’estero, accertarsi (anche mediante una semplice telefonata) che effettivamente il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato malattia e dell’indirizzo dove effettuare la visita fiscale.(tutelati lavorando ti consiglia di rimanere traccia della comunicazione...)  Ha affermato altresì che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. Il tal caso il dipendente ha l’onere di comunicare con precisione l’indirizzo in cui far effettuare l’eventuale visita di controllo.

La n. 13662/2005 ha affermato che, il lavoratore che si ammala, anche all’estero durante le ferie, ha l’obbligo di inviare la documentazione al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto, altresì, ad inviare copia dei documenti di malattia anche alla rappresentanza diplomatica italiana del paese ove si è ammalato. Tutto questo per consentire al datore di lavoro di effettuare le eventuali verifiche. Secondo la Cassazione ciò discende dai principi di correttezza e buona fede ed inoltre, la documentazione deve essere perfettamente leggibile.

Sull’argomento poi è intervenuto l’INPS con due circolari: 136/2003 e 95bis/2006

Il punto 11 della circolare INPS 136/2003 afferma che nel caso di assicurati occupati in Italia che si ammalano durante soggiorni all’estero in Paesi non facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.

L’adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell’interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all’invio della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all’INPS (eventualmente in copia).

In relazione a richieste di chiarimenti al riguardo, si precisa che per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.

Si conferma da ultimo, come di recente ribadito dal Ministero degli Affari Esteri, interessato a seguito di posizioni diverse assunte da alcune Ambasciate o Consolati, che in materia di legalizzazione continuano ad essere applicate le procedure vigenti.

Nella circolare n. 95bis/2006 ritorna sull’argomento precisando:

Secondo le disposizioni impartite (v. da ultimo circ. INPS n. 136/2003, par. 11), per i lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea (Si elencano, ad ogni buon conto, oltre all’Italia, i Paesi ai quali, alla data del 1 gennaio 2006 viene applicata la normativa comunitaria: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.) o che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

È stato segnalato che alcune Ambasciate o Consolati operanti presso i predetti Paesi (ad esempio Marocco, Sri Lanka) incaricano medici di loro fiducia di esaminare i certificati di cui trattasi. Detti medici, dopo averne accertata la veridicità, consegnano agli interessati (che talvolta vengono anche sottoposti a visita) la certificazione “originale” convalidata, ovvero, in sostituzione di questa, altra certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana.

In presenza di tali situazioni la legalizzazione deve ritenersi in sostanza perfezionata all’atto della convalida della certificazione originale o della redazione della nuova certificazione, fermo restando che è comunque sempre necessaria la attestazione, da parte dell’ambasciata o consolato interessati, della veste di proprio medico fiduciario conferita al sanitario che ha svolto il servizio in argomento, nonché della autenticità della sua firma.

Sull’argomento “legalizzazione”, più in generale, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni. L’adempimento può non essere richiesto ai lavoratori che si ammalano in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea ma che hanno stipulato con l’Italia (o con la U.E.) Convenzioni o Accordi specifici che regolano la materia in cui è espressamente previsto che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (o, per quanto qui interessa, da medici abilitati dalla stessa) è esente da legalizzazione.

I Paesi di cui trattasi sono: ( testi dei relativi Accordi e Convenzioni sono consultabili su “INPS INTERNET” (INPS; Informazioni; Panorama internazionale; Le convenzioni internazionali; Normativa; Stati esteri – convenzioni bilaterali).)

Paesi extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l’applicazione della disciplina comunitaria: Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all’Accordo SEE (Spazio Economico Europeo), Svizzera (in base all’Accordo sulla libera circolazione tra CH e UE) e Turchia (in applicazione alla Convenzione Europea di sicurezza sociale).

Paesi extra UE con i quali sono stati stipulate Convenzioni estese all’assicurazione per malattia: Argentina, Bosnia-Erzegovina (5), Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia (5), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro (5), Tunisia, Uruguay e Venezuela. Sono ancora applicabili gli accordi a suo tempo stipulati con l’ex Yugoslavia.

In particolare si richiama l’attenzione di codeste Sedi sulla possibilità, prevista in genere da dette Convenzioni o Accordi, di richiedere alle locali Casse o Istituzioni analoghe l’effettuazione di accertamenti sanitari sui lavoratori assistiti in Italia che si ammalano sul territorio estero, fornendo le generalità degli interessati ed il loro esatto recapito all’estero.

E’ ovvio che per gli altri Paesi per i quali, ancorché in presenza di Convenzioni sulla materia, non è prevista espressa dispensa, continua ad essere necessaria la legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari, secondo le disposizioni vigenti.

Infine, si ricorda che sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l’’APOSTILLE’ gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Richiamata la normativa in materia si fa presente che l’INPS ritornando più recentemente sull’argomento ha affermato, non discostandosi da ciò che finora abbiamo elencato:

“Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità Europea, i nuovi Regolamenti comunitari (Reg. n. 883/2004 e n. 987/2009, entrati in vigore a decorrere dal 1°.05.2010) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ovvero quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

Si invita a leggere ulteriormente ad eventuale caso in specie e/o aggiornamenti circolare n.87/2010 e la circolare n.114/2013 in allegato

Pertanto, il lavoratore dovrà presentare il certificato di malattia all’Inps e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo  Diversamente, potrà rivolgersi direttamente all’autorità locale competente che procederà immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente(vedi art.4comm.4 circolaren.87/2010).

Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”. Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.”

Il caso in questione rientra nella malattia sorta in Paesi facenti parte dell’Unione Europea qual è l’Ungheria. Bisogna quindi che il lavoratore si attenga a quanto finora detto per i Paesi della Comunità Europea(vedi anche circolare I.N.P.S. n.114 del 26/07/2013 in allegato) .

Per ciò che eventualmente riguarda la lingua con la quale verrà redatto il certificato fa ancora fede il Messaggio n. 28978/2007 l’INPS ( vedi malattia in paesi CEE e convenzionati in documento I.N.P.S. riff. indennità di malattia) nel quale si afferma che “Per quanto attiene la certificazione medica da esibire all’INPS in caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l’onere di farla pervenire in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi.

Conseguentemente, l’onere di traduzione grava in capo alle Sedi dell’Istituto stesso, che, considerata la necessarietà di comprendere il significato del certificato, onde procedere alle valutazioni di merito in ordine all’indennizzabilità del periodo sotteso, provvederanno a che i certificati, qualora pervengano ai Centri Medico Legali in lingua originale, vengano inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni Regione, seguendo l’iter procedurale previsto dal Msg. 003988 del 12/02/2007 a cura della Struttura Studio e Ricerca per lo sviluppo attività Convenzioni Internazionali e con relative spese di traduzione gravanti sul Capitolo di Bilancio n. 8U110403001.”

ALLEGATI:

Circolare I.N.P.S. n. 87 del 02/07/2010pdf.

Circolare I.N.P.S. n.114 del 26/07/2013pdf.

Allegato n.1 circolare I.N.P.S. n.114 del 26/07/2013pdf.

Allegato n.2 circolare I.N.P.S. n.114 del 26/072013pdf.

Documento I.N.P.S. indennità di malattia pdf. 

 

 

Vedi anche:

Supplemento de “Il Giornale Inpdap” n.16 - maggio 2010 ( per lavoratori dipendenti pubblici impiego)pdf.

Mini biblioteca de il giornale Inpdap maggio/2010“ Il periscopio” pdf

 

Fonti:I.N.P.S. 

N.B. Tutelati lavorando non si assume responsabilità da eventuali errori. Buona lettura!