CONGEDO MATRIMONIALE

18.11.2013 02:06

A CHI SPETTA - L’assegno / il pagamento per congedo matrimoniale spetta :

agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che: contraggono matrimonio civile o concordatario; possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana; fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

 

Spetta anche:

Spetta ambedue i coniugi che si trovino in condizione di averne diritto, ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;

ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI:

Spetta l’assegno per congedo matrimoniale che contraggano matrimonio all’estero, qualora il lavoratore, oltre ad aver prestato la propria attività lavorativa presso l’azienda, risulti regolarmente residente in Italia, da prima del matrimonio, ed aver acquisito anche in Italia, a seguito di tale atto, lo stato di coniugato.

Al fine di documentare lo stato di coniugato è sufficiente che dalla certificazione anagrafica rilasciata dal comune di residenza risulti che il lavoratore sia coniugato con la persona di cui al certificato di matrimonio prodotto, rilasciato dalla autorità estera.

Per i lavoratori cittadini di stato che ammettono la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale spetta una sola volta, Si può aver diritto a successivi assegni solo a seguito di decesso del coniuge o divorziati.

Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non dà diritto

all’assegno).

NOTA BENE : per i lavoratori dipendenti occorre verificare ciò che prevede il Contratto Nazionale di lavoro applicato nell’azienda dove presta la propria attività il lavoratore.

Quasi tutti i C.C.N.L. hanno tendenzialmente uniformato la disciplina degli operai a quella degli impiegati, prevedendo anche per i primi un periodo di 15 giorni consecutivi di calendario. Si tratta di un periodo non frazionabile che inizia a decorrere dalla data del matrimonio, ovvero che deve essere fruito entro 30 giorni dalla celebrazione, qualora ciò non sia possibile per esigenze di natura aziendale(vedi nota 1). Economicamente il pagamento e metà a carico INPS e metà a carico del datore di lavoro, ma è bene verificarne la durata con il sindacato di categoria. L’indennità per congedo matrimoniale è erogata dal datore di lavoro nella busta paga del mese in cui si utilizza il congedo.

 Per i lavoratori disoccupati, l’assegno è corrisposto dall’INPS, al quale occorre presentare domanda.

 

PROCEDURA O DOMANDA:

 

 Il dipendente deve presentare al datore di lavoro richiesta preventiva del congedo con specifica indicazione della data di celebrazione del matrimonio, nonché del periodo complessivo del quale intende fruire. I Ccnl stabiliscono il termine di preavviso entro cui deve essere presentata la richiesta, fissandolo di solito un minimo di 6 giorni. I lavoratori occupati devono presentare la documentazione al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio,

allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta (I.N.P.S.: circ. 1335 GS del 24/07/1969– Circ. n.2064 GS/79 del 31/03/1982) ;

i lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio e la copia dell’ultima busta paga.

Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;

i lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.

In caso di mancata presentazione nei termini della documentazione l’importo eventualmente già corrisposto viene recuperato sulle successive retribuzioni.

 

CUMULABILITÀ/INCUMULABILITÀ

È cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Pertanto sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea (Circ. n.164 del 22/7/1997).
 

È incumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria in quanto le indennità suddette sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole (Circ. n.248 del 23/10/1992).
N.B.: Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare

 

Es: Sospensione della malattia e congedo matrimoniale

 

                             Cosa succede quando il congedo matrimoniale coincide con un'assenza per malattia?

Il congedo matrimoniale è disciplinato dalla legge R.D.L. 1334/1937 nonché dai vari contratti collettivi(vedi nota 2).

- Ove, come nella specie, nulla preveda la normativa contrattuale in fattispecie di insorgenza della malattia durante il congedo matrimoniale, il dipendente non ha diritto né ad un prolungamento dello stesso, né alla retribuzione relativa ai giorni non goduti (Pret. Milano, 17/07/1986, in Orient. Giur. Lav., 1986, 1036).

 Regole generali (e fatti salvi i correttivi che si renderanno necessari una volta acquisite le informazioni non fornite).
In caso di coincidenza tra malattia e periodo di congedo matrimoniale, ove si accolga l'equiparazione di quest'ultimo alle ferie, il dipendente, sia che la malattia preesista o che insorga nel corso di esso, dovrebbe aver diritto, una volta ristabilitosi, a un prolungamento retribuito del congedo, ovvero all'indennità sostitutiva di esso, vale a dire alla retribuzione relativa ai giorni non goduti.
Per contro si osserva che la sospensione delle ferie per intervenuta malattia trova giustificazione nel preciso rilievo sociale che assume il godimento delle ferie, elevate a diritto irrinunciabile e costituzionalmente protetto che la malattia verrebbe a frustrare: senza considerare che mentre le ferie possono essere godute in un qualsiasi momento successivo al verificarsi dell'evento sospensivo, il congedo in oggetto è invece funzionalmente e temporalmente collegato alla celebrazione del matrimonio, cosicché ove di esso non si sia fruito, perché goduto durante il periodo di comporto, non è possibile richiederne l'indennità sostitutiva, se non se ne sia chiesto il differimento.

 

 

NOTA 1 :- La retribuzione assoggettata a contribuzione assistenziale e previdenziale, ai sensi e sotto il vigore degli art. 27 e 28 d. pres. rep. 30 maggio 1955, n. 797, comprende non solo le erogazioni connesse a specifiche ed effettive prestazioni lavorative, ma anche tutte le somme versate dal datore di lavoro in adempimento di obbligazioni aventi origine e titolo nel rapporto di lavoro, pur se destinate a soddisfare esigenze di vita personale e familiare del dipendente, senza un rigoroso vincolo di corrispettività; dall'indicata retribuzione imponibile, pertanto, se vanno esclusi i pagamenti effettuati in forza di causa autonoma, ancorché occasionata dal rapporto di lavoro, come il rimborso di spese, il risarcimento di danni, le mere liberalità, vanno invece inclusi i pagamenti giustificati dal rapporto medesimo e dalla sua continuità, come quelli per i periodi di assenza per malattia, per congedo matrimoniale, per premio di produzione, per conguaglio di riposi non goduti (Cass. civ., 05/07/1980, n.4313, in Arch. Civ., 1980, 892).

 

NOTA 2 : Il congedo di matrimoniale spetta solo se si realizzano due condizioni: 1) l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e 2) un minimo di anzianità di una settimana. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che:

- Posto che il R.D.L. n. 1334 del 1937 che prevede l'istituto del congedo matrimoniale non stabilisce alcun termine di preavviso, deve considerarsi illegittima la clausola contrattuale che disponga in tal senso, in quanto peggiorativa rispetto alla legge che non sottopone il diritto ad alcun onere o decadenza. Ai sensi della legge il congedo può essere goduto anche in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio, purché in rapporto strettamente causale con essa, dato che l'espressione usata "per contrarre matrimonio" indica unicamente la ragione giustificatrice ed il motivo del congedo (Trib. Milano, 31/01/2005, in Lavoro nella Giur., 2005, 1214).

 

modulo di richiesta congedo matrimoniale al datore di lavoro.pdf (19723)

 

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