L’assicurazione sociale per l’impiego spetta anche a chi è licenziato per giusta causa!

01.12.2013 19:20

 La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, , ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI (l'assicurazione sociale per l'impiego)e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa con interpello n. 29 del 23 ottobre 2013.

In particolare, l’istante chiede se il licenziamento disciplinare possa costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della predetta indennità.

La risposta in sintesi:

"...Atteso quanto sopra esposto, non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto “per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”.".