Maternita'-Paternita'- Congedi parentali....

30.01.2016 17:56

Argomenti articolati con continui aggiornamenti: sottoriportiamo alcuni link di indirizzo ad altri siti

Citiamo i punti cardini che conciliano la vita lavoro e famiglia: Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Congedi Maternita' e Paternita'

  Condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a  (pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136). Istituisce un congedo obbligatorio(un giorno) e un congedo facoltativo, alternato al congedo di maternita' della madre(due giorni) in sua sostituzione puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima., fruibili dal padre, lavoratore dipendente,anche adottivo e affidatario  entro e non oltre i  cinque  mesi  dalla nascita del figlio.previo accordo con la madre Il lavoratore e' tenuto a fornire preventiva comunicazione almeno quindici giorni prima dei medesimi al suo datore di lavoro . I congedi non possono essere frazionati in ore.Tale periodo sara' retribuito al 100% 

 circolare inps N. 40 del  14/03/2013 - diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.

Procedure per la domanda

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso i seguenti canali di trasmissione WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS (www.inps.it Servizi on line);
Contact Center integrato – n. 803164 o 06 164 164 con tariffa da mobile. Ulteriore alternativa Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti che devono essere allegati:

-Copia della dichiarazione della madre di non fruizione di un numero di giorni pari a quelli richiesti dal padre.
-Per adozioni o affidamenti nazionali: copia digitalizzata del provvedimento di del Tribunale dei minori e di quello dell’autorità competente (Tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di ingresso del minore in famiglia.
 

-Per adozioni o affidamenti internazionali : autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI); copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di ingresso in famiglia; copia del decreto di trascrizione nei registri dello Stato Civile del provvedimento di adozione emesso dallo Stato estero in caso di adozione pronunciata in tale Stato.
-In caso di lavoratore sospeso o licenziato, documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la data della sospensione o cessazione del rapporto.
Esempio-domanda I.N.P.S. Mod.Cong.Padre-I.N.P.S.).

 

Malattia Bambino:  

sono stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispongono il non obbligo da parte di genitori e bambini di rispettare gli orari visite fiscali,Nel caso di ricovero ospedaliero del bambino le ferie in godimento del genitore vengono, a richiesta, interrotte in quanto per legge è previsto che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

Cosa Fare

Per fruire dei congedi la malattia deve essere documentata  . dal medico curante del bambino del Servizio sanitario nazionale o convenzionato(contenente anche i dati del genitore allo scopo di usufruire del congedo medesimo.). Il  medico  o  la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazione all'indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro e personale del  lavoratore  qualora il  medesimo  ne  faccia  espressa  richiesta  fornendo   un   valido indirizzo. Le disposizioni di cui al  comma  1  (art. 7, comma 3, lettera a decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179). non  si  applicano  per  le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

SCUSATECI! QUESTO ARGOMENTO E DA COMPLETARE....LO FAREMO APPENA POSSIBILE!!

 

Fonti: https://www.lineaamica.gov.it  ,  https://www.inps.it  ,  https://www.normattiva.it  ,