IL DATORE DI LAVORO NON E' TENUTO A RINVIARE L'AUDIZIONE DEL LAVORATORE IN SEDE DISCIPLINARE - Tranne che la richiesta di rinvio sia adeguatamente motivata (Cassazione Sezione Lavoro n. 21026 del 27 novembre 2012)

In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si interpreta nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale. Ne consegue che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere "sentito a difesa" nel termine previsto dallo stesso art. 7, quinto comma, dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione, senza che tale istanza sia sindacabile dal datore di lavoro in ordine all'effettiva idoneità difensiva, rispondendo tale esito all'esigenza di consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e l'espressa previsione dell'impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa. Da tale principio non può discendere, quale ulteriore corollario, che il datore di lavoro, una volta fissa l'audizione del lavoratore in accoglimento della sua richiesta di essere sentito oralmente, sarebbe tenuto ad accedere ad una ulteriore richiesta di rinvio di detta audizione, anche se non motivata o motivata genericamente, salvo i casi in cui il detto rinvio assuma funzione dilatoria. Ed infatti, come già rilevato nella impugnata sentenza, una volta che è stata assicurata al lavoratore la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa nel termine prescritto dalla legge (o, come nel caso in esame, dal contratto collettivo di categoria) e di essere sentito con la fissazione dell'audizione, a seguito di espressa richiesta in tal senso, le garanzie procedimentali prevista dall'art. 7 St. Lav. devono ritenersi rispettate ed il datore di lavoro non è tenuto ad accogliere l'istanza di rinvio dell'audizione già fissata qualora la stessa non risponda a fini di un effettivo ed inderogabile esercizio del diritto di difesa (come nel caso in cui la richiesta di rinvio sia supportata da specifici e riscontrati motivi).

(Cassazione Sezione Lavoro n. 21026 del 27 novembre 2012, Pres. Roselli, Rel. Fernandes).