Inosservanza delle misure di sicurezza e rifiuto di adempiere(corte di cassazione 07/05/2013 n. 10553)

Il rifiuto del lavoratore di adempiere (parzialmente o totalmente) la prestazione secondo le modalità specificate dal datore di lavoro può essere giustificato se quest’ultimo non ha adottato misure idonee a tutelare la sicurezza del dipendente.

Il prestatore, però, deve «informare il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare ovvero evidenziare l’inidoneità di quelle adottate».

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (7 maggio 2013, n. 10553) osservando, in generale, che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio comportamento inadempiente con l’inadempimento dell’altra,

occorre procedere «ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti anche con riguardo ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle rispettive inadempienze in relazione alla funzione economico-sociale del contratto

ed ai diversi obblighi su ciascuna delle parti gravanti.

 

Tanto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell’altra di eseguire la prestazione dovuta». Una giustificazione del comportamento inadempiente del lavoratore, specie con riferimento all’inosservanza delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro, «deve quindi passare attraverso una comparazione tra il comportamento datoriale, cronologicamente anteriore, ed il successivo “adempimento” della prestazione con modalità non conformi a quelle indicate».

22/10/2013