L'ESECUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELL'ORDINE DI TRASFERIMENTO NON COMPORTA ACQUIESCENZA - Se attuata solo per disciplina

L'esecuzione da parte di un lavoratore di un provvedimento di un trasferimento non comporta di per sé acquiescenza tacita alla decisione aziendale. Affinché possa configurarsi una acquiescenza tacita ad un provvedimento datoriale, è necessario un atto o un comportamento del lavoratore dal quale sia possibile desumere in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici di quel provvedimento, e cioè un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dei rimedi concessi dall'ordinamento.

In particolare l'acquiescenza deve escludersi allorché subito dopo il trasferimento il lavoratore comunichi all'azienda di attenersi alla decisione aziendale solo per disciplina e senza comunque prestare acquiescenza.

(Cassazione Sezione Lavoro n. 26957 del 2 dicembre 2013, Pres. Roselli, Rel. Venuti).