NULLITA' DEL LICENZIAMENTO PER OMESSA PREVENTIVA INFORMAZIONE DEL SINDACATO - Applicabile l'art. 28 St. Lav.

Il licenziamento del giornalista non preceduto dalla informazione, da parte dell'azienda, del comitato o del fiduciario di redazione, integra di per sé una tipica ipotesi di condotta oggettivamente antisindacale, che comporta la nullità del recesso. Il licenziamento determinato da motivi sindacali è viziato da nullità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - la cui previsione è applicabile, a norma dell'art. 11 della stessa legge nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 1971, a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda e, quindi, anche in mancanza di garanzia di stabilità reale - ed è idoneo a ledere l'interesse collettivo alla libertà ed all'attività sindacale, risultando perciò perseguibile dal sindacato con il procedimento previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300; al cui esperimento non osta l'inapplicabilità dell'art. 18 di tale legge, atteso che a determinare la rimozione (e la cessazione degli effetti) della condotta antisindacale integrata dal detto licenziamento è idoneo, pur nell'inerzia del lavoratore interessato (la cui eventuale azione, ancorché coincidente nell'oggetto materiale, è ontologicamente distinta da quella del sindacato), l'accertamento della nullità del recesso del datore di lavoro e quindi della persistente validità ed efficacia del rapporto di lavoro, con applicabilità (in danno del detto datore) dei principi della "mora credendi".

(Cassazione Sezione Lavoro n. 26286 del 25 novembre 2013, Pres. Lamorgese, Rel. Berrino).