Responsabilità dell’INPS per gli estratti conti errati, risarcimento al lavoratore (Cass. n.21454/2013)

Svolgimento del processo

B.U. agiva nei confronti dell'INPS per il risarcimento dei danni che assumeva essergli derivati dalle errate informazioni fornite dall'INPS, sulla cui base aveva rassegnato le dimissioni dal lavoro nel convincimento di avere raggiunto il requisito contributivo per accedere alla pensione di anzianità.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 marzo 2008, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda, osservando che le informazioni erano state fornite a mezzo di estratticonto assicurativi, privi di sottoscrizione, contenenti risultanze di archivio, rilasciati a semplice richiesta dell'interessato, i quali non potevano valere come atti certificativi della situazione contributiva dell'assicurato, ma avevano un valore solo conoscitivo; stato onere dell'interessato chiedere il rilascio di una formale certificazione da parte dell'ente previdenziale; che solo sulla base di quanto attestato e sottoscritto da un funzionario in grado di rappresentare la volontà dell'Istituto il B. avrebbe potuto, con tutta ragionevolezza, assumere le proprie impegnative determinazioni.

Osservava ulteriormente che l'errore era comunque riconoscibile, riguardando periodi contributivi parzialmente sovrapponibili; che sia l'assicurato, che era a conoscenza della propria storia lavorativa, sia il patronato, soggetto esperto e qualificato in materia, avrebbero potuto incrociare i dati relativi ai periodi lavorativi risultanti dal libretto di lavoro con quelli emergenti dall'archivio informativo dell'INPS, riscontrando l'errore, e in caso di dubbio richiedere all'INPS una formale certificazione dell'effettivo stato contributivo; che, al contrario, l'appellato, dopo una domanda esplorativa presentata tramite il patronato, non si era preoccupato di acquisire più affidabili riscontri e si era dimesso dal lavoro nell'errata convinzione di avere raggiunto il requisito contributivo per la pensione di anzianità.

Soggiungeva che, anche a volere ravvisare la responsabilità dell'INPS, non poteva escludersi il concorso di colpa dell'interessato, il quale aveva assunto l'intempestiva determinazione di rassegnare le dimissioni senza acquisire più tranquillizzanti e documentate certezze sul perfezionamento del diritto.

Escludeva, infine, che il danno potesse essere costituito dai ratei pensionistici maturati dal 1 aprile 1996 al 31 dicembre 1996, come ritenuto dal giudice di primo grado, anzichè dalle retribuzioni non percepite nello stesso periodo: difatti, il B., se avesse saputo della sovrapposizione dei periodi contributivi che ritardavano a fine anno 1996 il momento di maturazione del requisito contributivo, avrebbe certamente continuato nell'attività lavorativa fino al perfezionamento delle condizioni di accesso al trattamento; di conseguenza il danno risarcibile era costituito dal ristoro per la mancata percezione della retribuzione nel periodo suindicato, con conseguente versamento contributivo, destinato ad incidere sulla misura del trattamento finale.

Per la cassazione di tale sentenza B.U. propone ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l'INPS.

 

Presidente: Roselli F.

Corte di Cassazione Sezione civile, lavoro n. 21454/2013 del 19/9/2013